Art. 13.
(Disciplina generale delle autorizzazioni).

      1. L'esercizio dei servizi di vigilanza, sottoposto all'autorizzazione di polizia prevista dal presente capo, è svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale conferiti dall'avente diritto. Per le attività di protezione delle persone i relativi contratti possono essere stipulati solo dai diretti interessati o, in caso di

 

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minori, da chi esercita la patria potestà. Per le attività di tutela del patrimonio i relativi contratti possono essere stipulati solo dai soggetti che hanno, a qualsiasi titolo, la piena disponibilità dei beni da vigilare o custodire. Sono fatte salve le disposizioni di legge vigenti che consentono o prescrivono specifiche attività di autotutela o di prevenzione.
      2. Possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di un istituto privato di vigilanza coloro che:

          a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti;

          c) hanno le capacità tecniche, ovvero tecniche e direzionali occorrenti in relazione all'attività da esercitare;

          d) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo, non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione;

          e) sono in possesso dei requisiti professionali specificati nella norma UNI 10459 e certificati da apposito ente di certificazione professionale;

          f) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

          g) non risultano aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo 1 in assenza del titolo autorizzatorio prescritto o aver subìto la revoca dello stesso in data non anteriore al decennio.

      3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 si riferiscono altresì al legale rappresentante nel caso di società, all'institore, al direttore tecnico dell'istituto o alla sua articolazione secondaria, agli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se

 

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esistenti, e di quelli che possono determinarne in qualsiasi modo scelte e indirizzi.
      4. L'autorizzazione può essere negata quando gli interessati sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, se nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale. Nei medesimi casi di cui al presente comma la licenza già rilasciata può essere revocata.
      5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
      6. Le licenze per l'esercizio di un istituto privato di vigilanza hanno validità sino a revoca o sino a restituzione delle stesse da parte del titolare.
      7. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, colui che vi subentra quale legale rappresentante, possono continuare ad esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della morte, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio della licenza. Entro tale termine deve essere richiesta una nuova licenza per la prosecuzione dell'attività. La competente autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo.
      8. Il rilascio della licenza è subordinato alla stipula con primaria compagnia assicuratrice di una polizza assicurativa per la responsabilità civile e per gli inadempimenti contrattuali vincolata a favore dei clienti che richiedono i servizi. La commissione stabilisce il testo standard della polizza di intesa con le associazioni di categoria della vigilanza, delle compagnie assicuratrici e dei consumatori.
      9. La polizza di cui al comma 8, stipulata in via previsionale all'atto dell'inizio dell'attività, viene aggiornata ad ogni servizio assunto, con il massimale stabilito di comune accordo tra l'istituto privato di vigilanza e il cliente richiedente il servizio.
 

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      10. La licenza per l'esercizio dei servizi di vigilanza è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto privato di vigilanza. Può essere rilasciata per tutti i servizi di cui all'articolo 19, comma 3, o solo per alcuni di essi, a seconda della richiesta avanzata e del contenuto del progetto organizzativo e tecnico-operativo presentato.
      11. Le attività autorizzate sono svolte entro l'ambito provinciale, ad eccezione dei servizi di scorta valori, di trasporto valori, di protezione e scorta persone, di vigilanza su mezzi di trasporto, di cui all'articolo 19, comma 3, i quali iniziano nella provincia in cui l'istituto è autorizzato ad operare e possono concludersi in un'altra provincia. In caso di ripetitività dello svolgimento di tali servizi in altre province, il titolare della licenza richiede il rilascio di una nuova licenza in tali province. Relativamente al servizio di telesorveglianza, per svolgimento del servizio si intende l'attività di ricezione dei segnali di allarme, la cui provenienza non ha limiti territoriali.
      12. Il titolare di una licenza può presentare richiesta per il rilascio di licenze in altre province. In tale caso il rilascio è subordinato all'approvazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 14 e all'approvazione, da parte del questore, delle regole tecnico-operative del servizio degli agenti di sicurezza.
      13. In aggiunta agli altri requisiti, il rilascio di ogni licenza è subordinato al numero di agenti di sicurezza già autorizzati ad operare nella provincia, che non può essere superiore ad uno ogni 350 abitanti.
      14. La disposizione del comma 13 non si applica in caso di licenze richieste unicamente per i servizi di telesorveglianza, di custodia valori e di trattamento denaro e beni assimilati.
      15. Oltre a quanto previsto per taluna delle attività disciplinate dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza competente al rilascio delle licenze può imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico
 

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interesse e, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblici, può vietare il compimento di talune operazioni, nonché l'espletamento, nei confronti di determinati soggetti, di alcune attività. Essa può prescrivere, inoltre, limiti all'assunzione, aggregazione o cessione temporanea di agenti di sicurezza.
      16. Le licenze relative all'esercizio di un istituto privato di vigilanza non sono cedibili. Il titolare, in caso di cessazione della sua attività, è tenuto a restituire la licenza al prefetto che l'ha rilasciata.